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LA TUTELA DELLA MADRE LAVORATRICE

Ultimo Aggiornamento: 25/01/2008 21:38
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Città: ROMA
Età: 58
Sesso: Femminile
25/01/2008 21:38

La legge 30 dicembre 1971 n° 1204 e il relativo regolamento di attuazione DPR 25/11/76 costituiscono il fondamento giuridico di tutela delle lavoratrici madri.

Son tutelate coloro che svolgono una attività alle dipendenze di un datore di lavoro privato o pubblico, più in dettaglio, le dipendenti delle varie amministrazioni dello Stato, della regione, della Provincia o dei Comuni, le dipendenti di datori di lavoro privati, (aziende, artigiani, commercianti, industrie); le dipendenti di società cooperative, le apprendiste, le lavoratrici agricole.
Divieto di licenziamento
Il divieto di licenziamento opera dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino.
Sono escluse da tale norma:
· le colf.
Tale divieto non opera nei casi di:
· licenziamento per giusta causa;
· cessazione di attività dell’azienda;
· di ultimazione della prestazione a cui era addetta la lavoratrice e di risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.
Il divieto di licenziamento non è ancorato alla presentazione del certificato medico, tuttavia si consiglia di presentarlo ugualmente quanto prima.
Con la nuova normativa il divieto di licenziamento si applica anche al padre, che fruisca dell’astensione obbligatoria, dalla nascita del bambino fino al compimento di un anno di età del medesimo.
Divieto di adibire le lavoratrici a lavori gravosi e insalubri
Le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto sono esonerate dal trasporto e dal sollevamento di pesi e possono essere spostate ad altre mansioni , conservando la retribuzione e la qualifica originarie, se vengono spostate a mansioni inferiori. Il DPR 1026/76 è il regolamento che indica i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri a cui la lavoratrice non deve essere adibita
Astensione obbligatoria
E’ vietato far lavorare le donne in stato di gravidanza:
· durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto: si deve far riferimento alla data indicata sul certificato medico, anche se vi può essere errore di previsione.
· Durante i 3 mesi dopo il parto.
Astensione obbligatoria anticipata
La lavoratrice può chiedere all’ispettorato del lavoro, oggi Direzione provinciale del lavoro, l’astensione anticipata dal lavoro fin dall’inizio della gestazione nei seguenti casi:
· gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possono aggravarsi con lo stato di gravidanza;
· se le condizioni di lavoro o ambientali siano da ritenersi pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
· quando la lavoratrice non può essere spostata a mansioni meno disagevoli.
Al suddetto fine la lavoratrice dovrà rivolgersi al proprio medico curante che dovrà rilasciare una proposta di astensione anticipata da presentare allo specialista dell’Asl, che a sua volta formulerà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale del lavoro in allegato alla domanda della lavoratrice.
Detta astensione può essere protratta fino al 7° mese successivo al parto se la lavoratrice è addetta a lavorazioni nocive e non può essere spostata ad altre mansioni, con il diritto a percepire la stessa indennità spettante per la normale astensione obbligatoria.
Permessi per malattia del bambino
Con la nuova legge, il diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro durante le malattie del bambino viene fissato per entrambi i genitori fino al compimento dell’8° anno di età.
Fino al compimento del 3° anno di età del bambino non si prevedono limiti temporali di fruizione, dai 3 anni agli 8 è previsto il limite di 5 giorni all’anno per ciascun genitore.
La malattia del figlio deve essere certificata da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato.
Fino al compimento del 3° anno di età del bambino i periodi di astensione dal lavoro per malattia del figlio sono coperti da contribuzione figurativa totalmente, dal 3° all’8° anno la copertura è commisurata ad una retribuzione figurativa pari al doppio dell’importo dell’assegno sociale.
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